Art. 7.
(Verifiche periodiche).

      1. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 4, comma 2, devono accertare l'evoluzione delle condizioni di salute e del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope del soggetto sottoposto al trattamento, nonché la modifica delle modalità del consumo. Nel corso dei colloqui devono essere analizzati, in particolare, il comportamento sociale, la condizione lavorativa e l'atteggiamento di fronte al rischio di infezione da HIV, al fine di favorire l'orientamento del soggetto verso attività socialmente utili e di allontanarlo da ambienti legati alla criminalità.